Organo di garanzia
L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.
Tipologia
Organo collegiale
Cosa fa
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.
Nello specifico:
- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
La normativa
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:
- D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
Dipende da
Responsabile
Sede
Istituto Comprensivo A. Strobino
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Indirizzo
Via Giovanni Boccaccio, 1, 20023 Cerro Maggiore MI
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CAP
20023
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Orari
Ore 10-13
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Email
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PEC
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Telefono
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Altri componenti
- Prof. ssa CASTALDO MARGHERITA docente scuola secondaria
- Prof. ssa ELENA MUTTI docente scuola secondaria
- Sig. ra Nicoletta Botosanschi
- Sig. ra Chiara Salerno
Info
Le incompatibilità
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
- qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
Procedure e tempi
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall’alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno d’anticipo.
Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.